In caso di illecito endofamiliare laddove il genitore viola il dovere di assistenza morale e materiale nei confronti del figlio ai fini della liquidazione di tale danno, deve necessariamente farsi riferimento ad una valutazione equitativa ex articoli 2056 e 1226 Cc che può essere modulata sulla base delle quantificazioni operate nelle tabelle milanesi con riguardo alla “perdita del genitore”, ovviamente ridotta tenuto conto della diversità della perdita, non costituita da decesso del genitore ma da abbandono morale determinante privazione del rapporto genitoriale.
Trib. Terni sentenza 272 del 27-04-2023