Il comodante (nella specie i suoceri) dopo la rottura del matrimonio tra il figlio e la nuora, non può chiedere il rilascio della casa da loro concessa in comodato (ma assegnata con la separazione alla nuora), assumendo di doverla utilizzare per ospitare una badante, nel caso in cui la parte comodante abbia disponibilità di altro alloggio da destinare all’uso, anche perché la necessità di una futura particolare assistenza non rappresenta affatto una condizione imprevedibile ed impreveduta. Lo stabilisce la
Cass. civile., ord. 29 settembre 2023, n. 27634.