Nei casi di crisi familiare ai sensi dell’art. 337-bis c.c. nel regolare il godimento della casa familiare il giudice deve tener conto esclusivamente del primario interesse del figlio minore, con la conseguenza che l’abitazione in cui quest’ultimo ha vissuto quando la famiglia era unita deve essere di regola assegnata al genitore presso cui il minore è collocato con prevalenza, a meno che non venga esplicitata una diversa soluzione (anche concordata dai genitori) che meglio tuteli il menzionato interesse del minore.
In particolare non è motivo di revoca dell’assegnazione della casa alla madre collocataria prevalente del figlio minore per il solo fatto che l’abitazione si trovi nello stesso edificio abitato oltre che dal padre delle minori, anche dai parenti di quest’ultimo e che tra questi e la madre vi fossero tensioni e controversie che si ripercuotevano inevitabilmente sui minori
Cass. Civ. sez. I, 2 agosto 2023, n. 23501