Spetta l’assegno divorzile alla donna affetta da una grave patologia psichica. La sola generica capacità lavorativa del coniuge richiedente, infatti, non è sufficiente ad escludere l’obbligo in capo all’altro di corrispondere un contributo di natura assistenziale quando la possibilità di dare attuazione a tale potenziale lavorativo si accompagni ad una condizione di disagio psicologico, che va ad aggiungersi all’assenza di particolari qualifiche lavorative e ad un’età relativamente avanzata (51 anni), rendendo di fatto difficoltoso un reinserimento nel mondo del lavoro dopo anni di disoccupazione.
l’assegno divorzile conserva una componente assistenziale che assume rilievo in via autonoma, configurando il diritto del coniuge non economicamente autosufficiente ad una misura minima di contribuzione, tesa a garantirgli un’esistenza libera e dignitosa, pur in assenza di ragioni perequativo-compensative.
Trib. Parma, sentenza 4 settembre 2023 n. 1159
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