In tema di adozione, la previsione della cessazione dei rapporti con i componenti della famiglia d’origine riguarda sempre i legami giuridico-formali di parentela. Diversamente, per le relazioni di natura socio-affettiva non si può ritenere, in termini assoluti, che la loro cessazione realizzi in ogni caso l’interesse del minore.
Non è, pertanto, precluso al giudice verificare in concreto che, «sulla scorta degli indici normativi desumibili dalla stessa legge n. 184 del 1983, letti nella prospettiva costituzionale della tutela del minore e della sua identità», risulti nel suo preminente interesse mantenere «significative, positive e consolidate relazioni socio-affettive con componenti della famiglia d’origine», che non possono «sopperire allo stato di abbandono» del minore stesso.
E’ ad esempio il caso della relazione tra fratelli e sorelle non adottati dalla stessa coppia.
Corte Cost. sent. n. 183 del 29-8 settembre 2023