Allorché sussiste il grave ed attuale pericolo che il minore possa essere trasferito in paese estero senza il consenso del genitore, determinando un grave pregiudizio per il minore, il quale verrebbe allontanato dalla figura paterna e dalla rete sociale che ha sviluppato nel luogo nel quale è nato e cresciuto e nel quale ha radicato i propri interessi, il tribunale può disporre, in via provvisoria e urgente, il divieto di espatrio del minore al fine di evitare che lo stesso possa essere trasferito all’estero senza il consenso del genitore.
Vanno altresì modificate le condizioni di divorzio in modo che per qualunque viaggio del minore all’estero sarà necessaria l’autorizzazione da parte di entrambi i genitori, e parimenti deve essere apposto sul documento di riconoscimento, Carta d’Identità, del minore la dicitura “non valida per l’espatrio” a cura dell’Autorità competente
Tribunale di Genova, 13 settembre 2023
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