Comprovata la violazione dell’obbligo di fedeltà, nessun altro onere probatorio grava in capo al coniuge che ha subito il tradimento. Al contrario, spetta al coniuge che ha violato l’obbligo di fedeltà, fornire la prova della mancanza del nesso eziologico tra detta violazione e la crisi coniugale.
Per non subire la pronunzia di addebito, il coniuge fedifrago deve dimostrare che il suo comportamento scaturiva da una situazione matrimoniale già compromessa e connotata da un reciproco disinteresse.
Corte d’Appello Brescia, sent. 23 marzo 2023 n. 513
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