L’assegno di mantenimento fissato in sede di separazione personale, tanto in favore del coniuge che in favore dei figli, decorre dalla data della domanda, in applicazione del principio per cui il diritto non può restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio: e ciò anche quando il provvedimento non abbia espressamente sancito la retroattività dell’assegno, ovvero abbia stabilito soltanto che esso debba essere corrisposto alla fine di ogni mese, trattandosi di modalità concernenti l’adempimento periodico delle prestazioni non ancora maturate, che non implica dispensa per quelle dovute per il passato e non ancora adempiute.
Corte d’Appello Bari, sent. 18 aprile 2023 n. 1314
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