La donazione indiretta (nella specie, fornire il denaro per l’acquisto di un immobile) si identifica con ogni negozio che, pur non avendo la forma della donazione, sia mosso da un fine di liberalità e abbia l’effetto di arricchire gratuitamente il beneficiario, sicché l’intenzione di donare emerge solo in via indiretta dal rigoroso esame di tutte le circostanze del singolo caso, nei limiti in cui siano tempestivamente e ritualmente dedotte e provate in giudizio.
Occorre, quindi, dimostrare che soggetti estranei all’atto di compravendita abbiano fornito le somme occorrenti e che la dazione di denaro sia stata effettuata allo scopo esclusivo di consentire l’acquisto dell’immobile.
Corte d’Appello Roma, sentenza 1 febbraio 2023 n. 746
https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/
https://ntplusdiritto.ilsole24ore.com/