Può essere disposto, anche d’ufficio, l’affidamento esclusivo del figlio al padre stabilendo altresì che la frequentazione tra la madre, che ha abbandonato la casa familiare, e il minore debba essere eventualmente ripristina soltanto una volta che il figlio avrà manifestato in tal senso la sua volontà, apparendo il rifiuto- allo stato degli atti – legittimo, in quanto frutto del vissuto abbandonico, e non condizionato dall’esterno il convincimento dello stesso rispetto alla necessità di preservare il proprio benessere personale evitando di incontrare la madre.
Tribunale di Bergamo sentenza 1701 del 02-08-2023
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