La circostanza per cui un coniuge abbia svolto attività remunerativa nel corso del matrimonio non consente di escludere in maniera aprioristica e automatica la sussistenza dei presupposti per riconoscere un assegno divorzile, determinandosi in caso contrario un’inammissibile disparità di trattamento tra il coniuge che si sia dedicato alla famiglia e, pur potendo svolgere attività lavorativa, sia rimasto inerte e il coniuge che si sia invece attivato allo scopo di coniugare il lavoro con l’impegno prestato a vantaggio della propria famiglia. Alla stregua di quanto emerso il Tribunale ha ritenuto sussistere i presupposti per riconoscere un assegno divorzile alla moglie.
Tribunale Oristano, sentenza 6 aprile 2023, n. 165
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