Nel caso in cui il coniuge obbligato all’assegno di divorzio abbia ereditato durante il matrimonio e prima della separazione, l’assegno va rapportato al tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma indice di tale tenore può essere l’attuale disparità reddituale dei coniugi, anche se il coniuge erede afferma che i relativi beni immobili erano all’inizio scarsamente produttivi di reddito: il tenore di vita cui deve tendere l’assegno divorzile, non è solo quello in atto ma pure quello potenziale. Per questo, il notevole patrimonio ereditato poteva essere messo a frutto ovvero parzialmente alienato per far fronte ai bisogni famigliari.
Lo afferma la Corte di Cassazione Civile, con la sentenza 24 giugno 2013, n. 15748.
Per quanto riguarda la possibilità di corrispondere l’assegno direttamente al figlio maggiorenne, la Corte di Cassazione precisa che, per giurisprudenza consolidata, legittimato alla richiesta è il genitore convivente con il figlio maggiorenne, salvo diversa scelta dello stesso.