Il coniuge del comproprietario di un immobile che lo abbia occupato prima quale consorte del comproprietario e, successivamente, in forza di provvedimento di assegnazione nella separazione e divorzio, è mero detentore dell’immobile stesso e non può, pertanto, invocarne l’usucapione, ai sensi dell’art. 1158 Cc.
Cass. civile ordinanza 23 giugno 2023 n. 18028.