In tema di trasferimento della residenza abituale del minore, quando un accordo condiviso tra i genitori, spetta al giudice decidere tenendo conto unicamente del superiore interesse del minore, il quale va ricercato sulla base di una serie di criteri elaborati dalla giurisprudenza.
Tra di essi: le sostanziali motivazioni al trasferimento del genitore prevalentemente collocatario (che non devono essere solo quelle di possibilità lavorative più remunerative o cambio di ambiente sociale che offra più sicurezza) , i tempi e le modalità di frequentazione oggettivamente fattibili tra figlio e genitore non collocatario, la eventuale disponibilità del genitore non collocatario a trasferirsi per consentire di mantenere la propria funzione genitoriale e, infine, la valutazione circa la salvaguardia delle relazioni tra il minore e le altre figure chiave della propria esistenza oltre agli effetti del trasferimento per il minore comparati al suo bisogno di stabilità dell’ambientale, emotiva, psicologica e di relazione.
Trib. Como decreto 13/7/2023
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