Nel caso di riconoscimento del figlio da parte del padre successivamente alla madre, il Giudice non sceglie automaticamente il cognome paterno, ma deve valutare l’interesse del minore. Lo ha affermato la Corte di Cassazione nell’ordinanza n. 16271, depositata il 27 giugno 2013.
In base all’art. 262 c.c., se la filiazione nei confronti del padre è stata accertata o riconosciuta successivamente al riconoscimento da parte della madre, il figlio naturale può assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre; nel caso di minore età del figlio, il giudice decide circa l’assunzione del cognome del padre.
La Cassazione ha affermato che in tema di attribuzione giudiziale del cognome i criteri di individuazione del cognome del minore si pongono in funzione del suo interesse, che è quello di evitare un danno alla sua identità personale, intesa anche come proiezione della sua personalità sociale, pertanto la scelta del giudice non può essere condizionata dal “favor” per il cognome paterno.