il padre non paga l’università al figlio che sceglie di studiare fuori sede, quando avrebbe potuto frequentare l’ateneo della città, sempre che la spesa si sproporzionata rispetto alle possibilità economiche dell’uomo.
In tema di separazione personale, non sussiste a carico del coniuge affidatario della prole un onere di informazione e concertazione preventiva con l’altro in ordine alla determinazione delle spese cosiddette “straordinarie”, fermo restando che nel caso di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, spetta al giudice di merito verificare la rispondenza delle spese all’interesse del minore, commisurando l’entità della spesa rispetto all’utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori.
Trib. Aosta, sentenza 160 del 12-05-2023