La coabitazione può non essere continuativa ma resta il primo passaggio imprescindibile per
giungere ad una definizione della “convivenza” da valorizzare nell’ottica dei maltrattamenti. In assenza di tale presupposto, la mera presenza di una relazione affettiva in occasione della
quale vengano a radicarsi eventuali condotte di matrice vessatoria, non costituisce un valido substrato
cui ancorare la configurabilità dei maltrattamenti in famiglia, potendosi semmai riscontrare, in
un’ottica unitaria e complessiva, gli estremi dell’ipotesi aggravata del reato di atti persecutori di cui
al comma 2 dell’art. 612-bis c.p.
Cass. Pen., Sent., 14 luglio 2023, n. 30761