In tema di assegno divorzile, il punto di partenza nella valutazione del giudice del merito, anche nella nuova prospettiva ermeneutica indicata dalle Sezioni unite civili della Cassazione con la sentenza 18287/18, continua ad essere la sussistenza di un apprezzabile divario nei redditi delle parti al momento della pronuncia di divorzio, quali risultano dalla documentazione fiscale prodotta, ma l’adeguatezza dei redditi percepiti dalla parte richiedente l’assegno divorzile prescinde, a differenza dell’assegno di separazione, dal tenore di vita coniugale, dovendo essere valutata alla luce del principio costituzionale della parità sostanziale tra i coniugi, così come declinato negli articoli 2, 3 e 29 della Costituzione: ne consegue che la domanda deve essere rigettata in assenza di un apprezzabile divario nelle condizioni economiche delle parti.
Trib. Messina, sentenza 1232 del 20-06-2023
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