Il primo presupposto che legittima il riconoscimento degli alimenti deve essere ravvisato nello stato di bisogno del richiedente ossia nella sua incapacità di provvedere alle fondamentali esigenze di vita, quali il vitto, l’alloggio, il vestiario, le cure mediche ossia i beni necessari a soddisfare i bisogni primari e, conseguentemente, a condurre una vita dignitosa
Oltre allo stato di bisogno, deve sussistere, al contempo, la prova dell’impossibilità di provvedere al proprio sostentamento mediante l’esplicazione di un’attività lavorativa di modo che, laddove l’alimentando non provi la propria invalidità al lavoro per incapacità fisica o l’impossibilità di trovarsi un’occupazione confacente alle proprie attitudini e alle proprie condizioni sociali, la domanda proposta non può trovare accoglimento
L’onere probatorio dello stato di bisogno grava sul richiedente la prestazione alimentare in applicazione del riparto dell’onere probatorio previsto dall’articolo 2697 c.c.
Trib. Parma, sentenza 15 febbraio 2023 n. 113
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