In tema di assegno di mantenimento per la moglie non rilevano le condizioni economiche dei genitori del soggetto obbligato, essendo il diritto al mantenimento fondato sulla persistenza, durante lo stato della separazione, di alcuni degli obblighi derivanti dal matrimonio, che gravano esclusivamente sui coniugi e non anche sui loro genitori.
Dopo che il figlio è divenuto autonomo e ha fondato un proprio nucleo familiare, cessa per i genitori l’obbligo giuridico di mantenerlo, quindi eventuali elargizioni, anche se continuative, costituiscono atti di liberalità e non possono essere considerate reddito del soggetto obbligato
Cass. civile ordinanza 21 giugno 2023, n. 17805