La riduzione dell’assegno di divorzio, nell’ambito di una misura che non supera quella che garantisca al soggetto debole di far fronte alle normali esigenze di vita di una persona media, non è retroattiva, anche perchè si presume che l’assegno nel frattempo percepito sia stato consumato
Cass. civile ordinanza 17577 del 20-06-2023