Deve ordinarsi al soggetto attivo di cessare immediatamente la condotta offensiva, sconveniente, ingiuriosa e pregiudizievole fino a ora tenuta nei confronti della ricorrente alla presenza del figlio minore, di allontanarsi immediatamente dalla casa familiare e di non oltrepassare il raggio di cento metri dalla predetta casa familiare e dagli altri luoghi abitualmente frequentati dalla ricorrente, ivi compreso quello ove la ricorrente svolge attività lavorativa.
Tribunale di Busto Arsizio ordinanza del 04-05-2023
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