Sussiste il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare anche in caso di inadempimento parziale dell’obbligo di corresponsione dell’assegno ai figli minori quando le somme versate non consentano ai beneficiari di far fronte alle loro esigenze fondamentali di vita ( vitto, alloggio, vestiario ed educazione). Quindi, non c’è reato in caso di versamento costante dell’assegno per il mantenimento dei minori sia pure per un importo molto ridotto rispetto a quanto stabilito, dovendosi ritenere che in considerazione del fatto che gli importi versati sono mutati nel tempo, la valutazione dello stato di bisogno debba essere riferita ai singoli periodi, ben potendo ipotizzarsi che, quanto meno in concomitanza con le mensilità in cui il versamento era comunque consistente le esigenze primarie della famiglia fossero garantite.
Cass. penale sentenza 24885 del 08-06-2023