La gravità delle condotte assunte dal padre anche alla presenza del figlio minore, oltre all’assenza di rapporti con lo stesso, hanno condotto alla decadenza dalla responsabilità genitoriale per totale carenza di capacità.
Disposto quindi l’affidamento esclusivo del bambino alla madre la quale ha dimostrato di accudire e sostenere adeguatamente il figlio, provvedendo al suo mantenimento, alla sua educazione e assicurandone la crescita.
Tribunale di Bologna, sezione I civile, sentenza 28 marzo 2023 n. 780