L’obbligo di mantenimento del minore da parte del genitore non collocatario deve far fronte ad una molteplicità di esigenze, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma estese all’aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all’assistenza morale e materiale, alla opportuna predisposizione di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione, secondo uno standard di soddisfacimento correlato a quello economico e sociale della famiglia di modo che si possa valutare il tenore di vita corrispondente a quello goduto in precedenza: ne consegue che il contributo mensile in favore del figlio maggiorenne ma non autosufficiente economicamente e carico del genitore non collocatario va aumentato con l’integrazione per il vestiario che rientra senz’altro negli esborsi ordinari da affrontare per il mantenimento.
Corte App. di Palermo, sentenza 981 del 19-05-2023