In caso di controversia sul trasferimento del figlio, il parere del minore infra dodicenne, espresso in sede di CTU o di ascolto da parte del Giudice, va tenuto in conto almeno dall’età di 9 anni che normalmente si accompagna ad una certa capacità di discernimento, compatibile con la possibilità di fornire elementi utili ai fini della decisione sul mutamento del contesto di vita. La mancata considerazione della sua volontà nella motivazione resa dal giudice comporta l’annullamento della decisione.
Cass. civile sentenza 15710 del 5/6/2023