Il trasferimento del figlio maggiorenne presso abitazione diversa da quella del genitore allocatario rappresenta una circostanza nuova che giustifica la richiesta di revisione degli accordi di divorzio e legittima il genitore obbligato alla contribuzione al versamento dell’assegno direttamente al figlio, con decorrenza dalla data del trasferimento. La ordinaria corresponsione dell’importo all’altro genitore, infatti, costituirebbe un motivo di ingiusto arricchimento per l’ex collocatario ove sia accertata (o non contestata) la assenza di esborsi economici in favore del figlio in ragione della cessata convivenza.
Tribunale di Bari, decreto del 16.05.23 |
https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17513750