La domanda di assegno , se il relativo diritto matura nel corso del giudizio di divorzio, può essere proposta in qualsiasi momento, in quanto la natura e la funzione dei provvedimenti diretti a regolare i rapporti economici tra i coniugi in conseguenza del divorzio, cosi come quelli attinenti al regime della separazione postulano la possibilità di modularne la misura al sopravvenire di nuovi elementi di fatto.
Corte d’Appello Cagliari, Sez. I, sentenza, 19 luglio 2022, n. 352