Dimostrato l’allontanamento dalla casa genitoriale del figlio, senza che l’abitazione dei genitori permanga ad essere il punto di riferimento stabile, cui fare sistematico ritorno, va accertata la sopravvenuta carenza di legittimazione iure proprio delle parti in ordine al suo contributo al mantenimento ed alle spese straordinarie.
• Tribunale di Verona, sentenza 30 marzo 2022 n. 600