In tema di amministrazione di sostegno, l’accertamento della ricorrenza dei presupposti di legge, in linea con le indicazioni contenute nell’art. 12 della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti delle persone con disabilità, deve essere compiuto in maniera specifica e circostanziata sia rispetto alle condizioni di menomazione del beneficiario – la cui volontà contraria, ove provenga da persona lucida, non può non essere tenuta in considerazione dal giudice – sia rispetto all’incidenza della stesse sulla sua capacità di provvedere ai propri interessi personali e patrimoniali, verificando la possibilità, in concreto, che tali esigenze possano essere attuate anche con strumenti diversi come, ad esempio, avvalendosi, in tutto o in parte, di un sistema di deleghe o di un’adeguata rete familiare. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva disposto l’amministrazione di sostegno in favore di una persona riconosciuta capace di svolgere autonomamente attività lavorativa e di curare gli aspetti della vita ordinaria, senza indagare se la protezione della stessa potesse essere assicurata grazie alla funzione vicariante del marito o alla predisposizione di un sistema di deleghe idoneo a supportare la ricorrente negli aspetti più complessi della gestione non ordinaria del proprio patrimonio).
Cassazione civile, sez. I, 11 Luglio 2022, n. 21887
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