L’accordo sul regime di collocazione del minore presso uno dei genitori non determina alcuna rinuncia all’esercizio effettivo della bigenitorialità ed è condizionato dal luogo di residenza del minore.
Esso, pertanto, non può mai contenere pure un’autorizzazione implicita al trasferimento all’estero.
Ai fini dell’autorizzazione del trasferimento del minore all’estero con la madre, il Giudice deve valutare gli effetti del suddetto trasferimento sul bambino, sull’esercizio effettivo della bigenitorialità e della relazione col padre. Non è quindi sufficiente verificare, in fatto, se la minore ha rapporti e un minimo di radicamento nella città estera di destinazione.
Cassazione civile, sez. I, ordinanza 10 agosto 2022, n. 24651.