In caso di riforma del provvedimento che ha disposto l’assegno divorzile, ove sia revocata l’originaria statuizione per la mancanza ab origine dei presupposti di legge, il coniuge che ha versato il mantenimento ha diritto alla restituzione integrale delle somme versate e agli interessi.
Non rileva lo stato soggettivo di buona o mala fede, poiché chi ha ricevuto, lo ha fatto con la consapevolezza della provvisorietà e modificabilità del titolo, realizzando un arricchimento senza giusta causa.
Cassazione civile ordinanza 13-18 ottobre 2021, n. 28646