La legge sull’affido condiviso prevede, oltre all’assegno mensile di mantenimento per il figlio minore, anche il cd. “mantenimento diretto”.
E’ poi possibile che il Giudice decida di integrare il versamento mensile con la contribuzione diretta, accanto al rimborso della metà delle spese straordinarie sostenute da uno dei genitori per il figlio.
Mediante tale modalità, padre e madre provvedono direttamente al soddisfacimento delle esigenze quotidiane del bambino, realizzando un contatto più immediato, e il figlio potrebbe avvertire meglio che entrambi i genitori provvedono a lui, ai suoi bisogni, come quando la famiglia era unita. Non solo: i genitori sono costretti a collaborare, realizzando proprio la finalità sottesa all’affidamento condiviso.
Il mantenimento diretto non prevede necessariamente il collocamento paritario dei figli, ossia che essi trascorrano tempi uguali con ciascun genitore: esso è realizzabile anche quando vi è un genitore collocatario prevalente, ed anche se i redditi di madre e padre non sono equivalenti.
Tuttavia, il mantenimento diretto è più agevolmente realizzabile se il figlio permane presso ciascun genitore per lo stesso numero di giorni, e se i redditi sono paritari: in tal caso, ciascun genitore provvede direttamente al mantenimento ordinario del figlio durante il periodo in cui ha con sé il minore, oppure corrisponderà all’altro la metà delle spese sostenute per il mantenimento ordinario.
Se i tempi di permanenza presso ciascun genitore non sono uguali, è possibile prevedere che ciascun genitore provveda all’acquisto di determinati beni per il figlio, eventualmente accostando un assegno avente funzione “riequilibrativa” in favore del genitore economicamente più debole qualora vi sia una disparità di redditi.
L’ accordo tra i genitori che preveda il mantenimento diretto in fase di separazione consensuale, se conforme all’interesse del minore e se realizza la piena collaborazione tra padre e madre, supererà il vaglio del Tribunale in sede di omologa.