Il termine per impugnare una donazione variano secondo i casi:
per le donazioni compiute con atto pubblico, ci sono 5 anni dalla stipula dell’atto;
per le contestazioni degli eredi pretermessi o comunque lesi dalla donazione, il termine è di 10 anni a partire dall’apertura della successione cioè dalla morte del donante; se il donatario ha rivenduto il bene a terzi, il termine a favore degli eredi per l’azione di restituzione è di 20 anni;
per le donazioni di non modico valore, ma realizzate senza atto pubblico, l’impugnazione non ha limiti di tempo, in quanto la donazione è nulla per difetto di forma e l’azione di nullità è imprescrittibile.