fermo restando l’onere della prova dell’esistenza della convivenza dell’ex coniuge beneficiario dell’assegno in capo al soggetto onerato, graverà sul primo dimostrare che l’eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale dei coniugi dipenda dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti, in funzione dell’assunzione di un ruolo trainante endofamiliare”. Tali ultime circostanze devono, infine, essere valutate unitamente alla durata del matrimonio, all’età del soggetto richiedente l’assegno e alle caratteristiche del mondo del lavoro
Trib. Verona sent. 14 giugno 2022 n. 1129
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