La funzione riequilibratrice dell’assegno non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma soltanto al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall’ex coniuge economicamente più debole alla realizzazione della situazione comparativa attuale.
La differenza reddituale tra gli ex coniugi non legittima di per sé sola il riconoscimento dell’assegno divorzile, dovendo accertarsi dal giudice del merito se quella sperequazione sia conseguenza di scelte maturate durante la vita matrimoniale dalla coppia nella distribuzione dei ruoli, in esito alla quale il coniuge richiedente, economicamente più debole, rinunciando anche a proprie aspettative di crescita professionale, abbia contribuito alla formazione del patrimonio familiare e di quello dell’altro coniuge, avuto riguardo alla durata del matrimonio e ad all’età dell’avente diritto
Tribunale Castrovillari, sentenza 17 giugno 2022, n. 139