La pronuncia giudiziale che, ex art. 250 c.c., “tiene luogo del consenso mancante” deve intendersi non meramente autorizzativa del riconoscimento, ma pienamente sostitutiva dello stesso, con conseguente annotazione della sentenza a margine dell’atto di nascita. Il riconoscimento paterno, infatti, è costituito dallo stesso esercizio dell’azione giudiziale ex art. 250 c.c.”
Già con la sentenza che tiene luogo del consenso mancante il giudice adotta i provvedimenti in ordine all’affidamento, al mantenimento ed al cognome
Tribunale di Ravenna, sentenza 8 giugno 2022
https://www.osservatoriofamiglia.it/contenuti/17512329