Il rifiuto e l’indisponibilità del donatario ad assistere il donante e a venire incontro alle sue esigenze non integrano gli estremi di un’ingiuria grave ex artt. 800 e 801 c.c., essendo necessario a tal proposito un comportamento suscettibile di ledere in modo rilevante il patrimonio morale del donante, oltre che espressivo di un reale sentimento di avversione da parte del donatario, tale per cui possa ritenersi offesa la coscienza comune.
Tribunale Torre Annunziata, sentenza 23 giugno 2022, n. 1552