La regola dell’affido condiviso dei figli può essere derogata laddove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l’interesse del minore, come nell’ipotesi in cui il genitore non affidatario si renda totalmente inadempiente all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento, giacchè ciò è sintomatico della sua inidoneità ad affrontare le responsabilità che l’affidamento condiviso comporta anche a carico del genitore che non coabiti con i figli.
Trib. Milano sentenza n. 2992/2023