l’obbligo di mantenimento dei figli minori spetta primariamente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere, l’altro deve far fronte per intero alle esigenze dei figli con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l’inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui.
Pertanto, l’obbligazione degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi per mantenere i figli è subordinata e sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, sicchè agli ascendenti non ci si può rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore è in grado di mantenerli.
Tuttavia, il reiterato inadempimento da parte del padre, la complessiva condizione della madre che non ha mezzi sufficienti a provvedere al mantenimento della minore e la sussistenza dei presupposti per ritenere l’obbligo degli ascendenti, in ragione delle loro condizioni economiche, impongono ai nonni l’obbligo di contribuire al mantenimento dei nipoti.
Cass. civile ordinanza n. 13345/2023