Dovuto l’assegno di divorzio anche se lo stato di bisogno è sorto solo dopo la separazione, in questo caso il richiedente era diventato invalido e inabile al lavoro.
Ai fini del riconoscimento dell’assegno è sufficiente verificare in concreto e all’attualità l’esigenza assistenziale, che ricorre ove l’ex coniuge sia privo di risorse economiche, bastanti a soddisfare le normali esigenze di vita, così da vivere autonomamente e dignitosamente, e non possa in concreto procurarsele, anche se in passato ha avuto risorse sufficienti per il sostentamento nel periodo tra la separazione e il divorzio, posto che tanto la sussistenza del mezzi adeguati che la diligenza spesa nel tentativo di procurarseli sono da valutare all’attualità, tenendo conto delle condizioni personali, di salute e del contesto individuale ed economico in cui agisce il richiedente
Cass. civile ord. 13420 del 16-03-2023