La condotta di chi, sistematicamente infligga, con atteggiamenti violenti ed umilianti, vessazioni in danno di altro individuo componente della famiglia del soggetto agente ovvero nei confronti di persona con lui convivente o comunque sottoposta alla di lui autorità o affidata alla sua cura, così da rendergli mortificante ed in generale insostenibile il regime di vita, configura il reato di maltrattamenti in famiglia anche nel caso in cui le condotte poste in essere non siano unilaterali, ma siano reciproche, non prevedendo la fattispecie di cui all’art. 572 cod. pen. il ricorso a forme di sostanziale autotutela, mediante un regime di “compensazione” fra condotte penalmente rilevanti e reciprocamente poste in essere.
Cass. penale sentenza 20630 del 15-05-2023