I coniugi separati o separandi non possono rimettere in discussione i costi da ciascuno sostenuti nel periodo di convivenza matrimoniale, rientrando tali spese tra quelle effettuate per i bisogni della famiglia e riconducibili alla logica della solidarietà familiare in adempimento dell’obbligo di contribuzione di cui all’art. 143 c.c..
Quello che un coniuge spende per i bisogni della famiglia e dei figli è un’obbligazione spontanea che si sostiene non in vista di una futura restituzione, ma con l’intento della reciproca assistenza.
Tribunale Roma sentenza 23 dicembre 2022 n. 18946