La revocazione per ingratitudine può essere disposta (oltre che nelle ipotesi d’indegnità a succedere di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell’art. 463 c.c.) quando il donatario si è reso colpevole di ingiuria grave verso il donante, ossia di un comportamento con il quale si rechi all’onore e al decoro del donante un’offesa suscettibile di ledere gravemente il patrimonio morale della persona.
I maltrattamenti sono circostanze atte a giustificare la revocazione per ingratitudine, ai sensi dell’art. 801 c.c., non essendo precluso tale accertamento dal fatto che le circostanze configuranti l’ingratitudine siano avvenuti anteriormente alla donazione e non conosciuti all’epoca dal donante, il quale le ha apprese successivamente.
Corte d’Appello di Bologna, sezione I, sentenza 13 dicembre 2022