La ex moglie non ha diritto all’assegno di divorzio soltanto perché ha perso la casa ed è costretta a pagare un canone di locazione. Va valutata l’effettiva incidenza dell’evento sulle condizioni economiche delle parti ma non perla mera sopravvenuta sperequazione delle risorse, bensì sempre in riferimento alla funzione assistenziale perequativa dell’assegno
Cass. civile ordinanza 11832del 05-05-2023