In tema di separazione personale, il grave stato di infermità di uno dei coniugi, perdurante nel tempo e non reversibile, può costituire, per le modalità in cui si manifesti e per le implicazioni nella vita degli altri componenti il nucleo familiare, specialmente se investa la sfera psichica della persona precludendo ogni possibilità di comunicazione o di intesa, un elemento di così grave alterazione dell’equilibrio coniugale, da determinare di per se stesso un’oggettiva impossibilità di prosecuzione della convivenza.
La sola patologia psichiatrica di cui sia affetto uno dei coniugi, laddove non comporti una effettiva incapacità di intendere e di volere, non esime il giudice, ai fini della chiesta pronuncia sull’addebito della separazione personale tra i coniugi, dalla verifica e valutazione dei comportamenti coniugali in rapporto alla eventuale violazione dei doveri di cui all’art. 143 c.c., ed alla loro efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale.