Allo scopo di prevenire ogni possibile conflittualità tra i coniugi o anche comportamenti ostruzionistici, con l’entrata in vigore della riforma “Cartabia” e, in particolare, dell’articolo 473-bis.39 Cpc, deve rilevarsi che in caso di gravi inadempienze delle parti, anche di natura economica, o di atti che arrechino pregiudizio alla prole minorenne od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell’affidamento e dell’esercizio della responsabilità genitoriale, il Tribunale potrà anche d’ufficio modificare i provvedimenti in vigore e anche congiuntamente: ammonire il genitore inadempiente; individuare ai sensi dell’articolo 614-bis la somma di denaro dovuta dall’obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del provvedimento; condannare il genitore inadempiente al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, da un minimo di 75 euro a un massimo di 5 mila euro a favore della Cassa delle ammende; condannare il genitore inadempiente al risarcimento dei danni a favore dell’altro genitore o, anche d’ufficio, della prole minorenne.
Tribunale di Lamezia Terme, sentenza 166 del 10-03-2023