Gli assegni familiari corrisposti al coniuge affidatario dei figli dall’altro coniuge, ai sensi dell’art.211, L. 19 maggio 1975 n. 151, sono dovuti indipendentemente dall’assegno per il mantenimento per la prole determinato con la separazione.
Non possono quindi essere decurtati dall’importo di detto assegno in nessun caso (a meno che le parti non lo prevedano con separato accordo): nè se a percepirli è direttamente il genitore collocatario nè se li prende l’altro.
Lo ha stabilito la Corte di cassazione con l’ordinanza n. 12770 depositata il 23 maggio, confermando l’orientamento in materia, espresso anche dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 5135 del 27/11/1989.
Diverso il caso dell’assegno per il coniuge: esso spetta al lavoratore proprio per consentirgli di far fronte all’ obbligo di mantenimento ex artt. 143 e 156 c.c.