Il trust può costituire strumento idoneo per la tutela e gestione del patrimonio pervenuto al minore a seguito dell’accettazione di eredità a lui devoluta, soprattutto ove preveda la clausola che dia facoltà allo stesso minore di decidere, una volta raggiunta la maggiore età, di sciogliere il trust ovvero di mantenerlo qualora egli, benché pienamente capace di agire, non si senta ancora pronto a gestire il patrimonio in ragione della giovane età
Questa la decisione del Tribunale di Milano del 13 marzo scorso nel caso di un minore che aveva ereditato dal padre un cospicuo patrimonio mobiliare; la madre viene autorizzata a sottoscrivere il trust a favore del minore, con la previsione che per il beneficiario di richiedere la liquidazione di tutto o parte del patrimonio al raggiungimento della maggiore età e al compimento dei ventisei anni.