Non può essere riconosciuto l’assegno divorzile nella componente assistenziale al coniuge richiedente che percepisce il reddito di cittadinanza e non dimostra, nonostante la giovane età e la breve durata del matrimonio, l’oggettiva ed incolpevole impossibilità di reinserirsi nel mondo del lavoro e di procurarsi risorse adeguate anche alle proprie competenze, non potendosi fare ricorso al notorio e alle criticità del contesto sociale di riferimento in assenza della dimostrazione di aver, quantomeno, tentato di attivarsi in tal senso.
Tribunale di Vibo Valentia, sentenza 84 del 06-03-2023